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Incidenti sul lavoro, ecco quando il DVR non è sufficiente

Una recente sentenza della Corte di Cassazione induce ad un'attenta valutazione delle responsabilità effettive del delegato alla sicurezza, oltre che a quelle del datore di lavoro. La vicenda sentenziata dalla corte prendeva spunto da un processo per lesioni colpose scaturito in seguito ad un grave incidente sul lavoro occorso ad un operaio che non aveva eseguito le normali e indicate procedure di sicurezza.

In tale vicenda, appordata appunto in tribunale, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) scaricò le colpe oggettive sul datore di lavoro, in quanto comunque responsabile della corretta valutazione dei rischi in azienda. Il RSPP riteneva infatti di aver svolto correttamente i suoi doveri, avendo assistito il datore di lavoro nella redazione del DVR Sicurezza, ossia del documento di valutazione dei rischi

Su delega del datore di lavoro, il RSPP aveva correttamente individuato i rischi e pericoli presenti in azienda ed elaborato un piano di prevenzione (procedure di sicurezza e attrezzature da indossare) adeguato alla riduzione degli stessi. Procedure di sicurezza, che fin tanto che furono eseguite dallo stesso lavoratore poi infortunatosi, avevano garantito la sua incolumità.

Il Responsabile (delegato dal datore di lavoro) riteneva dunque di essere a posto con la valutazione dei rischi e l'elaborazione del piano di sicurezza poi confluiti nel DVR Sicurezza.

In sede processuale egli chiese alla corte di riconoscere la responsabilità oggettiva in capo al datore di lavoro, in quanto sempre responsabile della corretta valutazione dei rischi. Si ricorda che il D.Lgs.81/08 che organizza e disciplina l'intera materia della sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro e' sempre il responsabile della mancata valutazione dei rischi (DVR) e dell'assenza delle procedure di sicurezza adeguate.

Ma la Corte di Cassazione con sentenza n. 24452 dell’8 giugno 2015 condannò per lesioni colpose il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) in qualità di delegato alla sicurezza in azienda, per aver "omesso di informare adeguatamente il lavoratore poi infortunatosi".

Motivando le ragioni che portarono alla sentenza di colpevolezza in capo al RSPP, la Corte ritenne che quell'incidente sul lavoro fu causato, non già dall'assenza di procedure di sicurezza e del DVR, ma dalla mancata e completa informazione al lavoratore, compito che spetta al delegato alla sicurezza (RSPP) e non al datore di lavoro.

In fase dibattimentale era emerso che i rischi erano stati ben valutati e le procedure di sicurezza approntate, il DVR era stato emesso e quindi al datore di lavoro nulla si poteva imputare. Al contrario, il RSPP aveva edotto il lavoratore solo sulla procedura da eseguire durante lo svolgimento delle attività lavorative, ma non aveva chiarito allo stesso lavoratore i motivi che rendevano necessaria quella procedura.

Da quella sentenza possono ricavarsi alcuni chiarimenti e interpretazioni valide quanto utili per una corretta progettazione della sicurezza sul lavoro

  1. Il Documento di valutazione dei rischi (DVR) non solleva il delegato dalle altre responsabilità (informare);
  2. tra i compiti del RSPP c'e' quello di informare correttamente i lavoratori sui rischi e sulle procedure;
  3. I lavoratori vanno edotti dal RSPP sulle ragioni e sui motivi che rendono necessarie le procedure di sicurezza.

Volendo concludere con una frase che riunisca quanto fin qui esposto, si può affermare che : "In azienda non basta indicare l'obbligo di indossare il casco prima di entrare in una cava, ma bisogna specificare i motivi e le ragioni per le quali il casco va indossato, e cosa può accadere se non lo si indossa".